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Che cosa deve un «vivo»?

  • Immagine del redattore: Giovanni Barbera
    Giovanni Barbera
  • 13 minuti fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Il 2 settembre, a Venezia, due consiglieri regionali hanno votato in modo opposto ricorrendo a un vocabolario sorprendentemente vicino.


Sonia Brescacin ha sostenuto il testo veneto sul suicidio medicalmente assistito parlando di responsabilità, cura, accompagnamento, informazione, cure palliative. Claudio Borgia, capogruppo di Fratelli d’Italia, l’ha respinto richiamando la vita, la cura, l’assistenza, l’accompagnamento e la libertà di coscienza. Entrambi partono dalla fragilità di una persona malata e dal rifiuto di lasciarla sola. Per Brescacin, in condizioni rigorosamente definite, prenderla sul serio significa anche ascoltarne la volontà. Per Borgia la prima risposta delle istituzioni alla sofferenza deve rimanere quella della cura.



Il Consiglio regionale ha approvato il provvedimento con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti. Il Veneto è diventato così la quarta Regione italiana a intervenire con una legge sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima governata dal centrodestra. Il voto ha attraversato la maggioranza invece di seguirne ordinatamente i confini. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, ha parlato di una discussione che aveva coinvolto «le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche».


Una formula pronunciata nel giorno di un voto non basta a spiegare ciò che è accaduto. Il risultato, però, lascia intravedere una difficoltà reale. Tutela della vita e libertà individuale possono stare a lungo dalla stessa parte; anche la cura di chi è fragile può convivere con la diffidenza verso uno Stato che decide troppo al posto delle persone. Sul fine vita questi valori arrivano in un punto in cui non indicano più tutti la stessa direzione. Una cultura politica può allora produrre risposte opposte senza che una delle due abbia smesso, per questo, di appartenerle.


Ciò che il Veneto ha approvato è più circoscritto di quanto l’espressione «legge sul fine vita» faccia pensare. Non legalizza l’eutanasia e non istituisce autonomamente un nuovo diritto sostanziale al suicidio assistito. Regola il modo in cui il servizio sanitario regionale deve affrontare richieste che si collocano nel perimetro tracciato dalla giurisprudenza costituzionale. La sentenza 148 dello scorso luglio, pronunciandosi sulla legge della Sardegna, ha riconosciuto spazio alla disciplina regionale degli aspetti organizzativi; ha però escluso che una Regione possa fissare per proprio conto i requisiti sostanziali di accesso e ha censurato alcuni termini procedurali troppo rigidi.


La distinzione tocca l’esperienza concreta più di quanto sembri. Una possibilità riconosciuta entro condizioni definite resta difficile da tradurre in un percorso concreto se non si sa chi debba ricevere la richiesta, quali verifiche siano necessarie, quanto tempo richiedano, quale struttura debba assumersene la responsabilità. Un percorso definito, con interlocutori e passaggi riconoscibili, non crea da zero quella possibilità. Le dà una presenza diversa nella vita di chi potrebbe ricorrervi.


È qui che la parola diritto perde una parte della sua tranquillità.


Se la vita è un diritto e non esiste un obbligo generale di viverla fino alla fine, fino a che punto può essere protetta contro la volontà della persona che la sta vivendo? Giovanni Fornero ha costruito Il diritto di andarsene intorno a questa frattura. Nel suo ragionamento, il diritto di morire non nega il diritto di vivere. Il suo contrario sarebbe piuttosto il dovere di vivere: una protezione spinta fino al punto in cui chi ne è destinatario non può più rinunciarvi.


Proteggere qualcuno significa impedire che una decisione venga estorta, accertare che una volontà sia consapevole, offrire cure capaci di modificare una sofferenza ritenuta senza rimedio. Tutto questo resta essenziale. La parola diventa più difficile quando la persona protetta chiede che la protezione non consista nell’obbligo di proseguire.


Una persona dipende ormai dagli altri per quasi ogni gesto. Le giornate familiari si organizzano attorno all’assistenza, le spese aumentano, qualcuno riduce il lavoro, il tempo di chi le sta vicino cambia forma. Nessuno le suggerisce di morire. Gli affetti sono autentici, la cura generosa, la sua presenza desiderata. Se la morte assistita diventa un’opzione istituzionalmente accessibile, il costo delle cure, la stanchezza dei figli, le ore sottratte ad altro possono apparire sotto una luce nuova. Erano già reali; ora stanno mentalmente accanto a un’alternativa. Continuare a vivere rischia di non essere più soltanto ciò che accade e di presentarsi, agli occhi del malato, come una decisione della quale rendere conto.


J. David Velleman formulò questo problema nel 1992 discutendo il diritto all’eutanasia. Non riteneva che aiutare qualcuno a morire fosse sempre moralmente illecito; ammetteva casi nei quali quell’aiuto poteva essere giustificato. La sua obiezione riguardava l’istituzione di un diritto: aggiungere un’opzione non accresce necessariamente l’autonomia di chi la riceve, perché la sua esistenza modifica anche il significato delle alternative rimaste. Per alcuni pazienti, scrive Velleman, viene meno la possibilità di rimanere alive by default: vivi senza che la propria sopravvivenza debba diventare una scelta da motivare.


Che cosa deve, allora, un «vivo» per il fatto di continuare a esserlo? Finché la morte non appartiene alle scelte concretamente disponibili, la domanda può non presentarsi. Quando l’alternativa esiste, qualcuno può cominciare a sentire che anche rimanere richieda una giustificazione.


Fornero e Velleman descrivono fenomeni diversi. Negare una facoltà impone un vincolo diretto; riconoscerla può generare, in determinate condizioni, una pressione che prima non esisteva. Resta però un punto comune: ciò che chiamiamo diritto modifica anche ciò che gli altri possono aspettarsi da una persona e ciò che quella persona finisce per sentire di dovere loro.


La Corte costituzionale italiana ha incontrato un rischio analogo sul terreno del diritto positivo. Nella sentenza 66 del 2025 ha escluso che dal principio personalista possa ricavarsi un generale dovere di vivere e ha mantenuto, nello stesso tempo, il dovere dello Stato di tutelare la vita, soprattutto quando fragilità e vulnerabilità incidono sulla formazione della scelta. La Corte arriva a evocare il pericolo che il cosiddetto diritto di morire venga percepito dal malato come un «dovere di morire» per non «essere di peso», collegando espressamente quel rischio alla qualità dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e domiciliare disponibile.


Nel testo votato in Veneto questa preoccupazione ha lasciato tracce concrete. Gli emendamenti approvati hanno rafforzato il ruolo delle cure palliative, previsto che chi presenta la richiesta venga informato sulla loro disponibilità e tutelato la volontarietà dell’intervento medico. Rendere praticabile una strada obbliga a guardare anche alle altre che restano davvero percorribili.


Non penso che dal semplice fatto di essere vivi discenda un dovere incondizionato di continuare a vivere.


Non possiamo sapere che cosa il futuro avrebbe ancora portato. Questa incertezza non autorizza altri a trasformare la prosecuzione della vita in un comando. Una persona può essere amata, avere accanto relazioni profonde, sapere che la propria presenza conta e giudicare comunque che un limite sia stato raggiunto. Il valore che gli altri continuano a riconoscere nella sua esistenza non consegna loro il potere di imporne la prosecuzione.


Questo non rende trasparente ogni richiesta di morte. Una patologia irreversibile può convivere con una casa nella quale l’assistenza è insufficiente, una famiglia esausta, risorse economiche che si assottigliano, mesi nei quali la dipendenza dagli altri finisce per essere avvertita come una colpa. In una situazione simile, chiamare tutto questo semplicemente autonomia toglierebbe dal quadro una parte di ciò che sta formando la decisione.


Una società che rende accessibile la morte assistita assume perciò una responsabilità ulteriore verso chi è ancora qui. Deve fare quanto è ragionevolmente possibile perché una richiesta di morte non sia sostenuta da carenze di assistenza, di presa in carico o di aiuto materiale che l’istituzione avrebbe il compito di colmare. Non si tratta di usare le cure per correggere una volontà considerata sbagliata. Si tratta di non convertire una mancanza sociale in una ragione che ricade interamente su chi la subisce.


Resta il caso di chi rientra pienamente nelle condizioni richieste dall’ordinamento. L’assistenza è adeguata, le cure palliative sono state offerte, la persona sa di essere desiderata, non teme di impoverire la famiglia, comprende la propria condizione. La patologia è irreversibile e la richiesta persiste.


Affermare dall’esterno che quella vita possiede ancora abbastanza relazioni, affetti o significato per dover essere vissuta significherebbe attribuirsi una conoscenza che nessun familiare, medico o legislatore possiede per intero. Dipendere dagli altri modifica molte cose; non rende per questo una persona meno autorevole riguardo alla propria esistenza.


Il diritto deve fermarsi prima di quel giudizio. Può accertare condizioni cliniche e capacità decisionale, verificare la libertà e la persistenza della richiesta, predisporre cautele, assistenza, tempi e responsabilità. Non può mettere a verbale quanta vita sia ancora sufficiente perché qualcuno abbia l’obbligo di viverla.


La distinzione fra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia rende visibile un limite ulteriore. Nel primo, di cui si occupa il testo veneto, l’atto finale resta alla persona interessata; nell’eutanasia l’atto che provoca direttamente la morte è compiuto da un altro. La libertà del medico non nasce con questa differenza: la Corte costituzionale aveva già chiarito nel 2019 che dall’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio non deriva per il sanitario alcun obbligo di prestarlo. Nell’eutanasia, tuttavia, la presenza dell’azione altrui diventa ancora più evidente. La disponibilità della propria vita non rende automaticamente disponibile chi dovrebbe intervenire.


Il 2 settembre il Consiglio regionale del Veneto non poteva risolvere nessuna di queste questioni. Poteva decidere come un’istituzione dovesse comportarsi davanti a una richiesta che l’ordinamento già conosce. Ed è proprio nel farlo che la divisione politica acquista un significato meno prevedibile.


Fratelli d’Italia ha considerato la cura e la protezione della vita ragioni per respingere il provvedimento. Forza Italia ha sostenuto gli emendamenti sulle cure palliative e sulla volontarietà dell’intervento medico, lasciando libertà di coscienza sul voto finale. Altri esponenti della maggioranza hanno riconosciuto negli stessi richiami alla responsabilità, alla cura e alla libertà ragioni per approvarlo.


L’identità politica non era scomparsa; per qualche ora aveva smesso di risparmiare la decisione. Quando valori che abitualmente convivono cominciano a chiedere cose incompatibili, sapere a quale parte apparteniamo non basta più a stabilire che cosa dobbiamo fare. Nessuno di quei valori scompare, ma non indicano più una risposta unica.


Rilette da qui, le parole pronunciate a Venezia hanno qualcosa di un contrappunto. Uno stesso motivo passa da una voce all’altra e, passando, cambia direzione.


Nel contrappunto è rimasta fin qui una voce non scritta: la felicità.


Se deve entrarvi anche lei, può farlo soltanto con la voce di chi legge.

 
 
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